Art. 18.
(Cassa soccorso).

      1. È istituita, con oneri a carico degli istituti di vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare bisogno in cui si trovino le guardie giurate a motivo del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.